USO DELL’AUTO PROPRIA PER RAGIONI DI SERVIZIO – RISARCIMENTO DEL DANNO

Può succedere che al dipendente venga richiesto di utilizzare la propria auto per compiere attività connesse allo svolgimento della propria mansione; può anche capitare che, in tale contesto, la vettura subisca dei danni e che sia, quindi, necessario capire chi si debba far carico di risarcirli.

L’INAIL ha chiarito che gli eventuali danni subiti dalla vettura del dipendente possono essere coperti dall’assicurazione solo relativamente al tempo “necessario all’espletamento del servizio stesso”, purché esista un “nesso di causalità” tra il servizio svolto e l’imprevisto”.

La garanzia di cui si fa carico l’istituto si applica solo al ricorrere dei seguenti presupposti:

  • Incidente verificatosi per motivi ed in occasione di lavoro;
  • autorizzazione ad usare l’autovettura antecedente al sinistro;
  • documenti giustificativi delle spese sostenute per la riparazione;
  • attestazione del dipendente da cui emerga che il danno non è stato risarcito da altri enti.

INAIL non risarcirà il danno nel caso di comportamenti dolosi da parte del dipendente o gravemente colposi nonché in ipotesi di atti di vandalismo o di imperizia nella guida dell’autovettura.

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